Art. 2.
(Osservatorio nazionale per l'anziano).

      1. È istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Osservatorio nazionale per l'anziano, di seguito denominato «Osservatorio», presieduto dal Ministro stesso.
      2. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e il miglioramento della qualità della vita dei soggetti in età avanzata, con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti agli anziani e di rafforzare la cooperazione scientifica per lo sviluppo di una migliore longevità nel mondo. Il piano individua altresì le modalità di finanziamento degli interventi da esso previsti nonché le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali.
      3. Il piano è trasmesso alla Commissione, che si esprime su di esso entro sessanta giorni.
      4. Il piano è adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di trasmissione alla Commissione. Il primo piano nazionale di azione è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. L'Osservatorio predispone ogni due anni una relazione sulla condizione dell'anziano in Italia e sull'attuazione dei relativi diritti.